Ritenuto:
– necessario proseguire nella contestualità di interventi fra i Soggetti Privati e quelli Pubblici per ottenere valori soglia delle popolazioni murine adeguati alla capacità portante dell’ambiente antropizzato, disponendo per i propietari di immobili e/o di aree private, per gli amministartori immobili e/o per i titolari di diritti equipollenti di beni immobili pubblici e privati, l’obbligo del miglioramento e del mantenimento di condizioni igeniche adeguate per i manufatti e per gli spazi pertinenziali, con gli interventi di derattizzazione specifici, per evitare che si determino situazioni potenzialmente pregiudizievoli per la salute pubblica;
– che , inoltre, anche i proprietari, i titolari o i gestori delle attività più a rischio di infezione murina, legate alla filiera alimentare, oltre ai normali cicli di derattizzazione, debbano tenere monitorati costantemente i locali e le aree di propietà ed eventualmente intensificare gli interventi;
– che le Ditte/ Società interessate a cantieri edili ricadenti nei casi previsti nel civico Regolamento Edilizio adottino piani di derattizzazione preventivi e per tutta la durata dei lavori al fine di evitare il clivaggio delle colonie di muridi nelle aree limitrofe.